Formule attestazioni autenticazione atti e documenti

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Modelli Attestazioni Conformità

Vademecum Centro Studi Processo Telematico

 

 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Art. 16-bis comma:

9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,   di   atti  processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche’  dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici ((o trasmessi  in   allegato   alle   comunicazioni   telematiche))   dei procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono all’originale anche se prive della  firma  digitale  del  cancelliere ((di attestazione di conformita’ all’originale)). Il difensore,  ((il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare  in giudizio personalmente,)) il consulente  tecnico,  il  professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale  possono  estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o  informatiche degli atti e dei  provvedimenti  di  cui  al  periodo  precedente  ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti  atti contenuti  nel  fascicolo  informatico.  Le   copie   analogiche   ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo  informatico
e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di  un  documento informatico deve essere prodotto mediante processi  e  strumenti  che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni  di  cui al  presente  comma  non  si  applicano  agli  atti  processuali  che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano  il  prelievo  di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Art. 16-decies.

(( (Potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti  e
dei provvedimenti) ))

((1. Il difensore, il dipendente  di  cui  si  avvale  la  pubblica amministrazione per stare in giudizio  personalmente,  il  consulente  tecnico, il professionista delegato, il curatore  ed  il  commissario giudiziale, quando depositano  con  modalita’  telematiche  la  copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia  conforme,  attestano  la  conformita’  della copia  al  predetto  atto.  La  copia  munita  dell’attestazione   di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto  o del provvedimento)).

Art. 16-undecies.

(( (Modalita’ dell’attestazione di conformita’) ))

((1.  Quando   l’attestazione   di   conformita’   prevista   dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio  1994,  n.  53,  si  riferisce  ad  una  copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta  in  calce  o  a  margine della  copia  o  su  foglio  separato,  che   sia   pero’   congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad  una  copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo  documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma  2,  l’attestazione  di  conformita’ puo’ alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico separato e l’individuazione della copia cui  si  riferisce  ha  luogo esclusivamente  secondo  le  modalita’  stabilite  nelle   specifiche tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia  informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita
nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di  cui  all’articolo  16-decies,  comma  1,  che compiono le attestazioni di conformita’ previste  dalle  disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni effetto.))

 

Come si effettua la conformità:

«Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’  apposta
su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve  procedere
ad attestare la conformita’  di  una  copia  informatica,  anche  per
immagine,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell’art.  16-undecies   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’  inserita  in
un documento informatico in formato  PDF  e  contiene  una  sintetica
descrizione del documento di cui si  sta  attestando  la  conformita’
nonche’  il  relativo  nome  del  file.  Il   documento   informatico
contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie
l’attestazione con firma digitale  o  firma  elettronica  qualificata
secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica e’ destinata  ad  essere  depositata
secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
febbraio  2010,  n.   24,   il   documento   informatico   contenente
l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica”  di
cui all’art. 14; i  dati  identificativi  del  documento  informatico
contenente  l’attestazione,  nonche’  del  documento  cui   essa   si
riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui  all’art.
12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai
sensi dell’art. 3-bis  della  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  gli
elementi indicati al primo comma, sono inseriti  nella  relazione  di
notificazione.
4. Nelle  ipotesi  diverse  dai  commi  2  e  3,  se  la  copia
informatica  e’  destinata  ad   essere   trasmessa   tramite   posta
elettronica certificata, l’attestazione di  cui  al  primo  comma  e’
inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra  ipotesi,  l’attestazione  di  conformita’  e’
inserita in un documento informatico  in  formato  PDF  contenente  i
medesimi elementi di cui al primo  comma,  l’impronta  del  documento
informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il  riferimento
temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre  2014.  Il  documento  informatico
contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie
l’attestazione con firma digitale o  firma  elettronica  qualificata.
L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte  le  ipotesi  in
cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’
e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in  una
struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del  suo
contenuto.
6. L’attestazione di conformita’ di  cui  ai  commi  precedenti
puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».