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Vademecum Centro Studi Processo Telematico
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bis comma:
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici ((o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche)) dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere ((di attestazione di conformita’ all’originale)). Il difensore, ((il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,)) il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico
e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
Art. 16-decies.
(( (Potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti e
dei provvedimenti) ))
((1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita’ della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento)).
Art. 16-undecies.
(( (Modalita’ dell’attestazione di conformita’) ))
((1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita
nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita’ previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.))
Come si effettua la conformità:
«Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta
su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve procedere
ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per
immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in
un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica
descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’
nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico
contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie
l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata
secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata
secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente
l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di
cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico
contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si
riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art.
12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai
sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli
elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di
notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia
informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta
elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’
inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’
inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i
medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento
informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento
temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico
contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie
l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in
cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’
e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una
struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo
contenuto.
6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti
puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».